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Segnalazioni – Whistleblowing per la società Elsac Engineering s.r.l.

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 24/2023 “attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa Elsac Engineering s.r.l.  (di seguito anche “Società”) ha adottato un processo di gestione delle segnalazioni e nella presente sezione si riportano le informazioni sia sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, sia sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne ai sensi della normativa sopra richiamata, alla quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto nella presente informativa.

A. Segnalazioni interne

Elsac Engineering s.r.l. ha adottato un Regolamento operativo per la gestione e il trattamento delle segnalazioni whistleblowing.

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

SEGNALAZIONI IN FORMA SCRITTA
Piattaforma web dedicata: https://elsacenginnering.whistleblowing.net

Presupposti per effettuare le segnalazioni interne:

1.1 Cosa può essere oggetto di segnalazione whistleblowing

Possono essere oggetto della segnalazione comportamenti che ledono l’interesse o l’integrità della Società, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

– condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01 della Società (di cui il Piano di Prevenzione della Corruzione costituisce parte integrante);

– illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

– atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

– atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

– atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere altresì oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non possono essere invece oggetto di segnalazione whistleblowing, a prescindere dalla qualificazione che viene attribuita dal segnalante alla comunicazione trasmessa, a titolo esemplificativo:

– le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

– le lamentele relative ad attività di natura commerciale;

– le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Tali segnalazioni non vengono gestite come segnalazioni whistleblowing ed eventualmente smistate alle Direzioni/strutture competenti.

1.2 Chi può effettuare una segnalazione whistleblowing

Le segnalazioni whistleblowing possono essere presentate dai soggetti che, a diverso titolo, intrattengono, hanno intrattenuto o sono in procinto di intrattenere (nel caso in cui la segnalazione attenga ad informazioni acquisite nella fase pre- contrattuale) un rapporto di lavoro, di agenzia, di collaborazione o, più in generale, contrattuale con Elsac Engineering s.r.l. (a titolo esemplificativo, dipendenti, agenti ENASARCO, consulenti, collaboratori, lavoratori autonomi, lavoratori di fornitori o subfornitori della Società, volontari e tirocinanti, ex dipendenti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza quali a titolo esemplificativo componenti CDA, componenti ODV).

Le violazioni che possono essere segnalate come segnalazioni whistleblowing devo attenere a comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

È opportuno che il segnalante indichi chiaramente nell’oggetto della comunicazione che si tratta di una segnalazione whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

1.3 Quando si può presentare una segnalazione whistleblowing

Le segnalazioni possono essere presentate:

– quando il rapporto giuridico è in corso;

– durante il periodo di prova;

– quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

– successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Modalità di effettuazione delle segnalazioni interne

Elsac Engineering s.r.l. mette a disposizione la Piattaforma Web dedicata al Whistleblowing a coloro che intendono effettuare, in buona fede, una segnalazione.

La Piattaforma Web garantisce l’anonimato del segnalante che non intenda fornire la propria identità. Dopo l’accesso il segnalante è guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte o chiuse che permettono di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.). La Piattaforma Web chiede al segnalante se intende o meno fornire la propria identità. In ogni caso, le generalità possono anche essere fornite in un secondo momento. Nel momento dell’invio della segnalazione la Piattaforma Web rilascia un codice identificativo univoco (key code). Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, non può essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il key code serve al segnalante per accedere successivamente alla propria segnalazione al fine di:

-monitorarne lo stato di avanzamento;

-inserire ulteriori elementi;

-rispondere ad eventuali domande di approfondimento;

-fornire eventualmente le proprie generalità.

Tutela della privacy

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da Elsac Engineering s.r.l. nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili ed in coerenza con quanto previsto al riguardo dalla normativa interna in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali trattati nell’ambito di una segnalazione vengono conservati per il tempo strettamente necessario al loro trattamento, nel rispetto delle norme applicabili e nei limiti delle tempistiche previste nella Informativa privacy Whistleblowing.

Il segnalante che non ha fornito la propria identità nella Piattaforma Web, intendendo effettuare una segnalazione anonima, beneficerà delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.